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Fotovoltaico

Funzionamento di un fotovoltaico
La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica senza necessità di meccanismi in movimento. Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico che è basato sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori (ossia con caratteristiche sia di conduttore elettrico sia di isolante elettrico, come ad esempio il silicio) che sono in grado di generare elettricità quando vengono colpiti da radiazione solare. Oggi è possibile vendere l'energia prodotta dal sistema fotovoltaico, basta installare sul proprio tetto i moduli fotovoltaici e un inverter per connessione in rete e tutta la produzione di energia verrà pagata da un ente abilitato. Oltre al pagamento di tutta l'energia prodotta, questa potrà essere consumata dai propri servizi ed avere un ulteriore risparmio in termini economici.
Fotovoltaico

 
Riepilogando, i vantaggi economici del progetto sono quindi costituiti dalla somma dei benefici economici del Conto Energia e dal risparmio derivante dall'autoproduzone della corrente.

Conto Energia

Il decreto del 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT) modifica il meccanismo di incentivazione in “conto energia” degli impianti fotovoltaici rispetto al precedente sistema introdotto dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
In particolare, il decreto del 19 febbraio 2007 ha modificato sia le modalità sia i tempi di accesso all’incentivazione.  
Conto Energia
Fotovoltaico, pannelli obbligatori sui nuovi edifici Il 10 Giugno 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 il DPR 59/2009 del 2 Aprile, recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il Decreto è valido a partire dal 25 Giugno 2009 e in particolare, all'art.4 comma 23 prevede l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, così come su quelli ristrutturati conformemente al Decreto Legislativo 192/2005. Mentre per gli edifici di nuova costruzione non esistono limiti di superficie e/o volume, per gli edifici in ristrutturazione la nuova norma si applicherà se